Obbligatorio per il Giudice decurtare il compenso del CTU che deposita in ritardo (anche di un solo giorno)

Obbligatorio per il Giudice decurtare il compenso del CTU che deposita in ritardo (anche di un solo giorno)
21 Ottobre 2019: Obbligatorio per il Giudice decurtare il compenso del CTU che deposita in ritardo (anche di un solo giorno) 21 Ottobre 2019

Una delle parti di un giudizio civile aveva proposto opposizione al decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., chiedendone, fra l’altro, la riduzione per il fatto che la relazione del medesimo era stata depositata con ritardo rispetto al termine fissato dal Giudice istruttore.

Il Tribunale, pur avendo accolto altre censure sollevate dall’opponente, aveva respinto quest’ultima “perché il ritardo nel deposito della relazione era stato di un solo giorno”.

La parte summenzionata aveva proposto ricorso per cassazione (anche) per questo motivo, lamentando violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, e precisamente dell’art. 52 del d.P.R. n. 115/2002.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22621/2019, ha anzitutto rilevato che, secondo tale disposizione, "se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo". 

Pertanto, “la norma prevede due diverse conseguenze per il ritardo nel deposito della relazione dell'ausiliario, a seconda che gli onorari siano calcolati a tempo o meno. Nel primo caso, non si tiene conto dell'attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, senza possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di un terzo, in quanto in tal modo si introdurrebbe una sanzione non prevista dalla legge (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.18331 del 18/09/2015, Rv. 636792; Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n.22158 del 12/09/2018, Rv.650943). Nel caso in cui gli onorari non siano calcolati a tempo, invece, si applica la riduzione di un terzo, senza previsione di alcun potere del giudice di graduare la sanzione, né con riferimento al quantum, che il legislatore ha predeterminato, né con riferimento all'entità del ritardo”.

Quest’ultima sanzione, in particolare, “costituisce dunque una sanzione tesa a disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del principio del cd. "giusto processo" di cui all'art.111 Cost.”.

Con la conseguenza che “anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev'essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l'applicazione o l'entità della sanzione”.

Sottolinea, poi, la Corte che “la previsione normativa… non è irragionevole se si considera che essa fa riferimento esplicitamente non soltanto al termine "originariamente stabilito" ma anche "a quello prorogato", con ciò introducendo un particolare dovere di diligenza e collaborazione dell'ausiliario, il quale è tenuto, ove si avveda di non essere in grado di rispettare la scadenza fissata dal giudice nel provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, a presentare anche per le vie brevi un'istanza di differimento”.

Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione:

La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art.52 del DPR n.115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione".

Giova sottolineare come una puntuale applicazione della norma in questione, pressoché costantemente ignorata dai Giudici di merito, sarebbe invece quanto mai diffusa allo scopo di scoraggiare comportamenti purtroppo assai diffusi nella prassi, quali il deposito della relazione non solo fuori termine, ma a ridosso dell’udienza di trattazione, a cui consegue sovente la necessità di disporre un rinvio di quest’ultima, onde garantire alle parti un temo ragionevole per poterle esaminare (e sottoporre ai rispettivi consulenti di parte). E, quindi, con un ingiustificato allungamento della pendenza del processo.

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